Il Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 25 Maggio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 165 del 27 Maggio 2020, in vigore dal 4 Giugno 2020, recante: “Misure specifiche e temporanee in considerazione dell’epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti”, per mitigare gli effetti dell’emergenza Covid-19 sulla generalità dei servizi inerenti le infrastrutture ed i trasporti, ha tra l’altro previsto una serie di proroghe delle scadenze delle licenze, autorizzazioni, abilitazioni inerenti i servizi di motorizzazione civile.
Tra queste, l’Art. 5 del ridetto Regolamento proroga i termini per l’effettuazione della revisione periodica dei veicoli a motore appartenenti alle categorie M, N, O3, O4 e T5 stabilendo che la validità delle revisioni scadute nel periodo compreso tra il 1 Febbraio 2020 e il 31 Agosto 2020, si considera prorogata per un periodo di 7 mesi successivi alla scadenza.
Sono invece esclusi dalla previsione i veicoli di categoria L, O1, e O2 per i quali, se immatricolati in Italia è consentita la circolazione solo sul territorio nazionale, usufruendo delle proroghe previste dalla normativa inerente.
Il mutato quadro normativo comunitario impone, di conseguenza, un attento coordinamento dei termini di scadenza dallo stesso consentiti con quelli nazionali già previsti dall’Art. 92, comma 4, del Decreto Legge 18/2020, convertito con Legge 24 Aprile 2020, n. 27, dal momento che la proroga concessa dalla legge italiana ha natura generalizzata mentre quella del Regolamento UE, fa decorrere il termine prorogato a far data da quella di scadenza della revisione di ciascun veicolo.
La circostanza di diritto di cui sopra impone una attenta riprogrammazione dell’operatività degli uffici che tenga anche conto, per quanto possibile in termini statistici, della variabile soggettiva di quantificazione particolarmente difficile dal momento che il consentito differimento dell’obbligo di revisione periodica non impedisce agli onerati di potere effettuare l’operazione nei termini naturali di scadenza o comunque in tempi antecedenti a quelli concessi dalla proroga.
In conseguenza delle necessità sopra esposte è sospesa, con decorrenza immediata e fino a nuove istruzioni, la Circolare Prot. n.14290 del 22 Maggio 2020.
IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Alessandro Calchetti)
–——————————-
Per ulteriori INFO rivolgetevi sempre alla VS AUTOSCUOLA di fiducia!