Il 28 maggio 2024, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore il cosiddetto Decreto Autovelox, un decreto interministeriale Infrastrutture/Interno che disciplina le modalità di collocazione e uso degli autovelox sulle strade italiane.

Il “decreto autovelox” introduce regole dettagliate per l’uso dei dispositivi di controllo della velocità, progettate per garantire che le infrazioni vengano rilevate in modo efficace ed equo, rispettando al contempo la privacy e i dati personali dei conducenti. Le nuove regole, che variano in base alla tipologia e alle caratteristiche della strada oltre che al tipo di autovelox (fisso o mobile), mirano a migliorare la trasparenza e la correttezza nell’uso degli autovelox. Per ulteriori dettagli e informazioni normative, si rimanda al testo integrale: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/05/28/24A02643/sg.  Ecco una breve sintesi:

Postazioni mobili

  • Strade extraurbane: le postazioni mobili possono essere posizionate solo su strade dove il limite di velocità non sia inferiore di oltre 20 km/h rispetto al massimo generalizzato, salvo particolari criticità del tracciato o della strada che giustifichino limiti inferiori. I limiti di velocità devono essere chiaramente segnalati con appositi segnali di inizio e fine limitazione, mantenendo una distanza minima di 1 km tra il segnale di limite di velocità e l’autovelox. La distanza minima tra due dispositivi di rilevamento della velocità deve essere di 4km per le strade di tipo A (autostrade), 3km per tipo B (extraurbane principali), e 1km per tipo C (extraurbane secondarie), F e F-bis (locali e ciclopedonali).
  • Strade urbane di scorrimento (tipo D): le postazioni mobili possono essere collocate solo se il limite massimo di velocità è almeno quello generalizzato per quel tipo di strada, con possibili deroghe per condizioni stradali di particolare pericolosità.
  • Strade urbane di quartiere e locali (tipo E ed F): è possibile collocare la postazione mobile solo se il limite di velocità è di 50 km/h.
  • Strade urbane ciclabili (tipo E-bis) e itinerari ciclopedonali (tipo F-bis): Le postazioni possono essere collocate solo se il limite è di 30 km/h, con adeguata segnalazione verticale.

La distanza minima tra dispositivi è di almeno 1.000 metri per le strade di tipo D e 500 metri per le strade di tipo E e F. La distanza da segnali di limite deve essere almeno 200 metri per le strade di tipo D e 75 metri per le altre.

Postazioni fisse

  • Strade extraurbane: possono essere installate nei tratti dove il limite massimo non è inferiore di oltre 20 km/h rispetto al generalizzato, salvo deroghe per condizioni specifiche della strada o criticità di incidentalità. Sotto condizioni di uniformità di velocità consentita e assenza di diramazioni o svincoli significativi. La distanza minima tra due sistemi di rilevamento della velocità media deve essere di almeno 1km, evitando il funzionamento contemporaneo su tratti adiacenti.
  • Strade urbane: come le extraurbane, con la necessità che le condizioni di traffico e urbanistiche giustifichino la loro installazione.

La distanza da segnali di limite deve essere adeguata alle caratteristiche della strada, non inferiore a 200 metri per le strade di tipo D e 75 metri per le altre.

Queste nuove regole rappresentano un passo importante verso una maggiore sicurezza stradale e una gestione più equa delle infrazioni.

Se ti interessa questo tema e se vuoi migliorare le tue capacità di guida per garantire a te e agli altri la massima sicurezza al volante,

iscriviti ai nostri CORSI DI GUIDA SICURA cliccando QUI!