Oggetto: Decreto Legislativo 29 Maggio 2017, n. 98. Documento unico di circolazione e di proprietà (DU). Seconda fase di graduale attuazione. Istruzioni operative.
Premessa
Pertanto, con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative ad integrazione e parziale modifica di quelle già diramate con la Circolare Prot. n. 8217 del 9 Marzo 2020, alla luce di quanto disposto dai richiamati decreti n. 12 del 25 marzo 2020 e n. 146 del 21 Aprile 2020.
Seconda fase di attuazione della riforma
Dal 4 Maggio 2020, pertanto, non verranno più emessi il CDPD e il certificato di radiazione e le predette procedure consentiranno esclusivamente l’emissione:
– del DU non valido per la circolazione (nel caso di minivoltura);
– della ricevuta di avvenuta cessazione dalla circolazione per demolizione;
– del tagliando di annullamento della carta di circolazione o del DU e della ricevuta di avvenuta cessazione dalla circolazione per esportazione.
Sempre a decorrere dal 4 Maggio 2020, le procedure per la gestione in via facoltativa delle operazioni di immatricolazione, di nazionalizzazione, di reimmatricolazione e di trasferimento della proprietà, anch’esse già operative dal 17 Febbraio 2020, consentiranno esclusivamente l’emissione del DU e pertanto, anche in tal caso, non sarà più rilasciato il CDPD.
L’utilizzo facoltativo delle procedure per la gestione delle operazioni da ultimo richiamate diverrà obbligatorio a partire dal 1 Giugno 2020.
Dal 4 Maggio 2020 diverranno operative anche le procedure predisposte per la gestione, in via obbligatoria, delle operazioni di rilascio del duplicato del DU in caso di:
– cancellazione delle intestazioni obbligatorie annotate sul DU ai sensi dell’Art. 94, comma 4-bis del Codice della Strada;
– sottrazione, smarrimento, distruzione e deterioramento dell’originale.
Si rammenta, infine, che le carte di circolazione e i certificati di proprietà rilasciati fino al 3 Maggio 2020 mantengono la loro validità (così come quelli che continueranno ad essere emessi sino al 31 Ottobre 2020, data entro la quale la totalità delle nuove procedure dovrà entrata a pieno regime), fino a quando non intervenga la necessità di espletare una nuova operazione che imponga il rilascio del DU.
Avvertenza
Al fine di consentire l’approntamento dei sistemi informatici, nei giorni 4 e 5 Maggio 2020 le strutture tecniche DT e ACI effettueranno delle prove operative coinvolgendo alcuni STA e alcuni Uffici pilota UMC e PRA.
Pertanto, nelle predette giornate, per la generalità degli operatori, le nuove procedure non saranno disponibili e le operazioni dovranno essere gestite con le attuali procedure.
Nelle medesime giornate, le operazioni di radiazione per demolizione e per esportazione (sia in Paesi UE che extra UE) non potranno essere effettuate. La loro gestione sarà resa nuovamente possibile solo a partire dal 6 Maggio 2020 con l’utilizzo delle nuove procedure.
Istruzioni operative
Tutte le istruzioni operative di dettaglio sono illustrate nelle “SCHEDE TEMATICHE” pubblicate, ad uso degli operatori professionali, sul “Portale del Trasporto”, sul “Portale dell’Automobilista” e sul sito tematico STA “Informativa e lettere circolari” accessibile tramite il dominio dell’ACI.
Al riguardo, si segnala che sono state aggiornate in una nuova versione 2.0 le seguenti “SCHEDE”:
– “SCHEDA 3 – Le fasi di attuazione della riforma dal 1 Gennaio 2020”;
– “SCHEDA 4 – Il documento unico”;
– “SCHEDA 5 – L’istanza unificata”;
– “SCHEDA 6 – L’atto di vendita e la verifica di conformità”;
– “SCHEDA 9 – La convalida digitale nazionale”;
– “SCHEDA 11” – Le immatricolazioni, le nazionalizzazioni e le prime iscrizioni al PRA”;
– “SCHEDA 14 – Le minivolture”;
– “SCHEDA15” – Le cessazioni dalla circolazione per demolizione”;
– “SCHEDA 16” – La cessazione dalla circolazione per esportazione”;
– “SCHEDA 17 – Le annotazioni relative al fermo amministrativo”
– “SCHEDA 19” – Tariffe e pagamenti”;
– “SCHEDA 20 – La conservazione e la distruzione della documentazione e delle targhe”.
Per pronta lettura, tutte le modifiche rispetto alla versione precedente (vs. 1.0 del 9 Marzo 2020) sono state evidenziate in grigetto.
Al riguardo, si evidenziano in particolare le istruzioni operative contenute nella richiamata SCHEDA 20 in tema di distruzione delle targhe, da parte degli STA sia pubblici che privati, finalizzate a ridurre gli accessi agli sportelli degli Uffici della Motorizzazione Civile in considerazione del permanere dello stato di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da COVID-19.
Inoltre, sono state predisposte:
– la “SCHEDA 22” dedicata al duplicato del DU per cancellazione delle intestazioni temporanee ex Art. 94, comma 4-bis del Codice della Strada;
– la “SCHEDA 23” dedicata al duplicato del DU in caso di sottrazione, smarrimento, distruzione e deterioramento.
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Il Direttore Generale dell’Unità Progettuale per l’Attuazione del Documento Unico per gli Automobilisti
(Dott. Giorgio Brandi)
Il Direttore della Motorizzazione
(Ing. Alessandro Calchetti)