Coronavirus: proroga esami patente di guida e foglio rosa!

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari generali ed il Personale – Direzione generale per la Motorizzazione.

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IL CAPO DIPARTIMENTO

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VISTO il Decreto Legislativo 21 Aprile 2005, n.28, recante โ€œNuovo Codice della Stradaโ€, in particolare lโ€™art.121, concernente gli esami di idoneitร  per il conseguimento della patente di guida e lโ€™art.122 concernente le esercitazioni di guida e lโ€™autorizzazione provvisoria ad esercitarsi alla guida;

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VISTO il decreto legge 23 Febbraio 2020, n. 6, recante: โ€œMisure urgenti in materia di contenimento e gestione dellโ€™emergenza epidemiologica da COVID-19โ€;

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VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 Marzo 2020, recante: โ€œUlteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 Febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dellโ€™emergenza epidemiologica da COVID-19โ€, in particolare lโ€™art. 2, lettera t), che stabilisce che con provvedimento dirigenziale รจ disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove dโ€™esame di idoneitร  per il conseguimento delle patenti di guida, nelle zone individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 Febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 Aprile 1992, n. 285;

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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 Marzo 2020, recante: โ€œUlteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 Febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionaleโ€, che estende le misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 Marzo 2020 a tutto il territorio nazionale;

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CONSIDERATA, la necessitร  di provvedere alla proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285;

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D E C R E T A

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Art. 1

(Proroga dei termini di cui agli articoli 121 e 122 del Codice della Strada)

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1.

Le prove di valutazione delle cognizioni, dei candidati al conseguimento delle patenti di guida, da effettuarsi nel termine semestrale previsto dallโ€™art. 122, comma 1 del Codice della Strada entro il 30 Aprile 2020, possono svolgersi, senza necessitร  di presentare unโ€™ulteriore istanza, entro il 30 Giugno 2020, previa prenotazione presso il competente Ufficio Motorizzazione civile.

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2.

Le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida con scadenza compresa tra il 1 Febbraio e il 30 Aprile 2020 sono prorogate fino al 30 Giugno 2020. Sulle predette autorizzazioni, sarร  annotato, a cura del competente Ufficio Motorizzazione civile, lโ€™indicazione: โ€œAUTORIZZAZIONE PROROGATA FINO AL 30 GIUGNO 2020 ai sensi del D.D. 10 marzo 2020โ€.

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Il Capo del Dipartimento

(Dott.ssa Speranzina De Matteo)

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