Corso Cronotachigrafo per autotrasporto merci e persone in CONTO TERZI e in CONTO PROPRIO


DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO STRADALE E PER L’INTERMODALITA’ – DIV 5.Prot. 2720 R.U. Roma, 13 febbraio 2017 (FONTE)

Oggetto: Decreto dirigenziale prot. n. 215 del 12 dicembre 2016 recante disposizioni in materia di corsi di formazione sul buon funzionamento dei tachigrafi digitali ed analogici e in materia di istruzione dei conducenti e di controllo sulle attività degli stessi.
Disposizioni esplicative ed attuative.

PREMESSA
La normativa comunitaria di cui ai regolamenti (CE) n. 561/2006, e (UE) n. 165/2014, che dettano norme in materia di tempi di guida e di riposo dei conducenti dei veicoli nonché sulle caratteristiche e sul corretto uso degli apparecchi tachigrafici stabilisce, tra l’altro, che le imprese di trasporto sono responsabili per le infrazioni commesse dai rispettivi conducenti.Entrambi i regolamenti, peraltro, temperano tale principio – riconducibile ad una forma di vera e propria responsabilità oggettiva – stabilendo la facoltà per gli stati membri di “subordinare”, e quindi di limitare, la responsabilità oggettivamente attribuita alle imprese per il fatto dei loro dipendenti alle sole fattispecie individuate dai regolamenti (CE) n. 561/2006, articolo 10, commi 1 e 2 e n. 165/2014, articolo 33, primo alinea.

In particolare, l’articolo 10, del regolamento (CE) n. 561/2006, prescrive che tra gli obblighi a carico delle imprese di trasporto rientra anche quello di fornire ai conducenti le opportune istruzioni per garantire che siano rispettate le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3821/85 (ormai abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 165/2014) e del capo II dello stesso regolamento (CE) n. 561/2006.
Il regolamento (UE) n. 165/2014, articolo 33 – entrato in vigore il 2 marzo 2016 – nel ribadire la responsabilità delle imprese per le infrazioni dei conducenti, specifica ancor meglio quanto stabilito dal predetto regolamento (CE) n. 561/2006, introducendo l’onere, per le impresestesse, di garantire che i propri conducenti ricevano una formazione e istruzioni adeguate per quanto riguarda il buon funzionamento dei tachigrafi e prescrive, inoltre, che le imprese svolgano controlli periodici sul corretto uso del tachigrafo da parte dei propri conducenti.

Fatti quindi salvi i divieti previsti dall’ articolo 10, comma 1 del regolamento (CE) n. 561/2006, e precisamente di retribuire i conducenti in base alle distanze percorse e/o al volume delle merci trasportate, a scapito della sicurezza stradale incoraggiando l’infrazione del regolamento stesso – che per la loro gravità si ritiene debbano essere sempre punibili con sanzioni in capo alle imprese – le altre fattispecie prese in considerazione dal legislatore europeo si focalizzano sull’adempimento delle prescrizioni in materia di formazione, informazione e controllo dei conducenti di cui ai predetti articoli 33 del Regolamento (UE) n. 165/2014 e dall’ articolo 10, commi 2 e 3 del regolamento (CE) n. 561/2006.

Il mancato assolvimento di tali oneri da parte delle imprese comporta, dunque, l’applicazione di sanzioni in capo alle imprese stesse le quali, non sono punite per una responsabilità oggettiva derivante dal fatto dei propri conducenti, ma per una responsabilità propria, derivante dal mancato assolvimento degli oneri di formazione, informazione e controllo.

D’altro canto, è ragionevole ritenere che il principio di responsabilità non possa applicarsi alle imprese che possono dimostrare di aver esattamente adempiuto a tutte le prescrizioni dei citati Regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 e ciò anche sulla base di quanto disposto dall’articolo 10 comma 3 del predetto regolamento (CE) n. 561/2006, secondo alinea, che stabilisce che gli stati membri possono tener conto di ogni prova atta a dimostrare che l’impresa di trasporto non può essere ragionevolmente considerata responsabile dell’infrazione commessa.

Poiché il corretto adempimento degli oneri di formazione, informazione e controllo da parte delle imprese può essere valutato in base a quanto prescritto dai Regolamenti comunitari sia dalle Autorità di controllo che dalle Autorità eventualmente adite in sede di ricorso, quale circostanza esimente della responsabilità delle imprese stesse ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 174, comma 14, del codice della strada, emerge l’esigenza di fornire alle imprese e – per quanto di loro rispettiva competenza – alle Autorità procedenti, elementi di valutazione uniformi e standardizzati.

Proprio in quest’ottica è stato emanato il Decreto dirigenziale prot. n. 215 del 12 dicembre 2016 (di seguito semplicemente decreto) che reca disposizioni per la corretta ed uniforme attuazione di quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 561/2006, articolo 10, comma 2 e (UE) n. 165/2014, articolo 33, primo alinea, e che prescrive precise regole per l’erogazione dei corsi di formazione che in tal modo vengono certificati e resi uniformi su tutto il territorio nazionale e detta disposizioni circa le corrette modalità di informazione dei conducenti nonché regole e tempistiche certe per l’attività di vigilanza e controllo da parte delle imprese.

E’ opportuno sottolineare che il decreto in argomento non introduce adempimenti obbligatori per le imprese, né è obbligatorio l’avviamento alla formazione dei dipendenti delle imprese stesse e la mancata attuazione delle prescrizioni del decreto stesso non costituisce autonomo oggetto di sanzione.
Giova, inoltre, sottolineare che l’ambito di applicazione della disciplina comunitaria in tema di “conducenti” si riferisce non solo all’autotrasporto merci e viaggiatori in conto terzi, ma anche all’attività in conto proprio.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CORSI DI FORMAZIONE SUL BUON FUNZIONAMENTO DEL TACHIGRAFO

Destinatari dei corsi di formazione

I destinatari dei corsi di formazione sono i conducenti che prestano il loro servizio – a qualsiasi titolo ed in forza di qualsiasi contratto di lavoro, ivi compresi i contratti per prestazioni saltuarie, discontinue, temporanee o “a chiamata” – in favore di imprese che operano utilizzando veicoli assoggettati all’obbligo di installazione del tachigrafo.

In sostanza, mutuando la definizione di conducente dettata dal regolamento (CE) n. 561/2006, è potenziale destinatario dei corsi chiunque sia addetto alla guida del veicolo, anche per un breve periodo, o che si trovi a bordo di un veicolo con la mansione, all’occorrenza, di guidarlo.
Nel rammentare ancora una volta che non viene introdotto alcun adempimento di carattere obbligatorio, le disposizioni del decreto in commento sono applicabili, per la parte relativa alla partecipazione ed alla frequenza dei corsi, a tutti i soggetti che svolgano attività di guida di veicoli per i quali è previsto l’obbligo di installazione del tachigrafo, ivi compresi coloro che non sono legati all’impresa per la quale svolgono la propria attività da un vincolo di subordinazione (ad esempio i titolari di imprese monoveicolari, i soci dell’impresa, gli associati in partecipazione, i collaboratori familiari ecc.).

Peraltro, è di tutta evidenza, che quanto previsto dall’articolo 7 del decreto, in relazione all’assolvimento da parte delle imprese degli oneri di informazione e controllo, che può costituire oggetto di valutazione da parte delle Autorità competenti ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 174, comma 14, del Codice della Strada, non possa applicarsi a quelle persone fisiche che, pur con mansioni di guida dei veicoli, rivestano nell’ambito dell’impresa posizioni di direzione o comunque di organizzazione dell’attività di impresa.
Invero, tali soggetti, essendo direttamente responsabili della direzione dell’impresa non potranno eccepire il corretto adempimento degli oneri di informazione e controllo da parte dell’impresa da essi stessi gestita per le infrazioni loro contestate in qualità di conducenti.
Giova comunque rammentare che, a parere di questa Amministrazione peraltro condiviso con il Servizio di Polizia Stradale, l’articolo 174, comma 14, non sia di norma applicabile a seguito dell’accertamento di infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006 commesse dai conducenti che siano anche titolari dell’impresa (ad esempio gli imprenditori monoveicolari ovvero coloro che pur essendo titolari di un’impresa individuale con più veicoli esercitino essi stessi l’attività di conducente).

Per Informazioni ed iscrizioni chiamare 0734621258 o scrivere a info@scuolaguidacar.it

(FONTE) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti