Covid19: controlli conducenti autotrasporti internazionali!
Oggetto: Controlli sui conducenti professionali addetti all’autotrasporto internazionale di merci e viaggiatori. Misure di contenimento del COVID-19. Decreto del Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute n.145 del 3 Aprile 2020.
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Di seguito alla Circolare n. 300/A/2408/20/115/28 del 27 Marzo 2020, si comunica cheย l’Articolo 1, comma 1, del decreto intemiinisteriale adottato dal Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, n. 145 del 3 Aprile 2020 (Allegato 1),ย ha integralmente sostituito l’Art. 1 del decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro della Salute n. 120 del 17 Marzo 2020 relativo agliย obblighi posti a carico delle persone Fisiche facenti ingresso in Italia provenientiย dall’Estero con qualsiasi mezzo di trasporto, prorogando le specifiche misure adottateย per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 fino al 13 Aprile 2020.
In forza dell’intervenuta modifica, chi faccia ingresso in Italia per comprovate esigenzeย lavorative รจ tenuto ad osservare una serie di obblighi diversi a seconda che fruisca diย trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, ovvero utilizzi unย mezzo di trasporto proprio 0 privato.
Per il settore dell’autotrasporto, occorre fare riferimento a quanto indicato nei commi 6,ย 7 e 8 dell’Art. 1 del DM. n. 120/2020, come modi๏ฌcato dal D.M. 145/2020.
Gli obblighiย ivi contenuti, come quelli previsti dalla precedente formulazione della norma, non siย applicano all’equipaggio dei mezzi di trasporto e al personale viaggiante appartenenteย ad imprese aventi sede legale in Italia.
Chi fa ingresso in Italia, con mezzo di trasporto proprio o privato, (compreso, pertanto,ย il personale viaggiante che effettua trasporto internazionale di merci e viaggiatoriย dipendente da imprese che non hanno sede in Italia) per comprovate esigenze lavorativeย e per un periodo non superiore a 72 ore, prorogabile per ulteriori 48 ore in presenza diย specifiche esigenze, deve comunicare immediatamente il proprio ingresso al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente in base al luogo diย ingresso sul territorio nazionale e rendere contestualmente una dichiarazione ai sensiย degli artt.46 e 47 del dPR 445/2000 con la quale, oltre ad attestare l’esigenzaย lavorativa e la durata della permanenza in Italia deve indicare:ย
– l’indirizzo completo dell’abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno. Nelย caso in cui fruisca di piรน abitazioni, dimore o luoghi, l’indirizzo di ciascuno diย essi. Tale indicazione deve essere apposta soltanto nell’ipotesi in cui ilย soggiomo si renda necessario;
– il recapito telefonico dove ricevere eventuali comunicazioni durante laย permanenza in italia;
– l’obbligo di lasciare immediatamente il territorio nazionale alloย scadere del periodo di permanenza, ovvero, in mancanza, di iniziare il periodo diย sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorniย presso l’abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno indicati;
– l’obbligo di segnalare al Dipartimento di prevenzioneย dell’azienda sanitaria competente per territorio, per il tramite dei numeriย telefonici dedicati, l’eventuale insorgenza di sintomi riconducibili al COVID-19.ย
Al fine di agevolare i controlli dei conducenti professionali addetti all’autotrasporto diย merci e di viaggiatori dipendenti da imprese non aventi sede legale in Italia, il Ministeroย dei Trasporti ha pubblicato sul sito istituzionale
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(http://www.mit.gov.it/documentazionefautotraspono-merci-circolari)
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il facsimile diย tale autodichiarazione (Allegato 2), contestualmente impegnandosi a darne ampiaย diffusione in ambito internazionale unitamente alle prescrizioni in vigore nel nostro paese, per agevolare la comprensione delle disposizioni cui deve attenersi il personaleย viaggiante.
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IL DIRETTORE CENTRALE
(FORGIONE)
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