Installazione portabiciclette e portasci Autobus cat. M2-M3!

Installazione portabiciclette e portasci Autobus cat. M2-M3!

Installazione portabiciclette e portasci Autobus cat. M2-M3!

Come installare strutture portasci e portabiciclette su autobus di linea, a noleggio o gran turismo!

ย 

ย 

ย 

DECRETO DIRIGENZIALE

ย 

ย 

Oggetto: Determinazione delle caratteristiche e delle modalitร  di installazione delle strutture portasci, portabiciclette o portabagagli, applicate a sbalzo posteriormente e per le sole strutture portabiciclette, anche anteriormente, su autobus da noleggio, granturismo e di linea, di categoria M2 e M3.

ย 

ย 

Il Direttore Generale della Direzione Generale per la Motorizzazione:

ย 

ย 

Visto l’Art.9 della Legge 11 Gennaio 2018 n.2 che prevede disposizioni per loย sviluppo della mobilitร  in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilitร  ciclistica, pubblicata sulla Gazzetta Uf๏ฌciale della Repubblica Italiana del 31/01/2018, che modi๏ฌca gli artt. 61 e 164 del Dlgs n.285 del 30 Aprile 1992, di seguito Codice della Strada e che oltre alle strutture portasci o portabagagli, introduce anche l’applicazione di portabiciclette applicate a sbalzo posterionnente o anteriormente;

ย 

Visto il Decreto Ministeriale 12 Settembre 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7/11/2003 di recepimento della Direttiva 2002/7/CE, in base al quale la lunghezza massima di 13,50 m per autobus a 2 assi e la lunghezza massima di 15 m per autobus con piรน di due assi non puรฒ essere superata anche qualora siano aggiunte sovrastrutture amovibili quali i portasci;

ย 

Visto il Decreto 13 Marzo 1997 pubblicato sulla Gazzetta Uf๏ฌciale della Repubblicaย Italiana serie generale n.65 del 19 Marzo 1997 che determina le caratteristiche della struttura portasci o portabagagli applicata posterionnente a sbalzo negli autobus da noleggio, di gran turismo e di linea;

ย 

Sentito il Servizio Polizia Stradale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza;

ย 

Considerata la necessitร  di dare attuazione alle disposizioni dell’Art.9 della Legge 11 Gennaio 2018 n.2 e di disciplinare l’applicazione di tali strutture portabiciclette nell’ambito della circolazione stradale al ๏ฌne di garantire la sicurezza degli utilizzatori e degli utenti della strada;

ย 

Ritenuto opportuno rendere omogenee le disposizioni relative alle strutture amovibiliย applicate a sbalzo portasci o portabagagli o portabiciclette:

ย 

ย 

ย 

DECRETA

ย 

ย 

ย 

ย 

Articolo 1

ย 

Struttura amovibile portabiciclette applicata posteriormente a sbalzo sugli autobus daย noleggio e di linea urbani, suburbani, interurbani e di gran turismo utilizzando il gancio di traino a sfera di tipo omologato del veicolo stesso:

ย 

1.1 lunghezza: non superiore a 1,20 metri comprensiva delle cose trasportate (biciclette installateย perpendicolarmente all’asse mediano del veicolo), nel rispetto dei limiti massimi di sagomaย indicati dall’articolo 61 del Codice della Strada e dalle regolamentazioni UE relative a masse eย dimensioni;

1.2. larghezza: non superiore a quella dell’autoveicolo con il limite di 2,35 metri per autoveicoli conย larghezza pari o superiore a 2,50 metri;

1.3. altezza: non superiore a 2,50 metri da terra quando installata;

1.4. massa: la massa della struttura applicata, comprensiva del carico, non deve determinare ilย superamento della massa massima dell’autobus o il superamento delle masse massimeย ammissibili sugli assi nonchรฉ, la massa corrispondente al carico sugli assi sterzanti anteriori inย nessun caso puรฒ essere inferiore al 20% della massa massima tecnicamente ammissibile a pienoย carico. Sulla struttura di traino non deve gravare una massa superiore a quella previstaย nell’omologazรญone del dispositivo;

1.5. in caso di ostruzione anche parziale dei dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva,ย sulla struttura amovibile devono essere installati dispositivi supplementari corrispondenti, inย quanto a numero, genere e tipo, a quelli previsti sul veicolo, nel rispetto delle prescrizioniย relative ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, per garantire le condizioni diย visibilitร  come prescritto dall’Art.164 comma 1 del Codice della Strada. I dispositivi originaliย devono essere occultati ed il loro inserimento o disinserimento dovrร  avvenire in modo automaticoย con l’inserimento o il disinserimento della spina per l’alimentazione delle luci ausiliarieย ripetute sulla struttura;

1.6. in caso di ostruzione anche parziale della targa, al ๏ฌne di consentire l’utilizzo della strutturaย portabiciclette, si dispone l’impiego della targa ripetitrice di cui all’Art.100 del Codice dellaย Strada con le modalitร  previste per il carrello appendice;

1.7. la struttura posteriore ed il relativo carico, se non รจ necessario ripetere la targa posteriore e leย luci, sono da ritenersi assimilate al carico sporgente, e pertanto dovranno essere indicate conย apposito segnale di cui all’Art. 164 comma 6 del Codice della Strada e all’Art. 361 delย Regolamento di esecuzione;

1.8. l’installazione della struttura amovibile portabiciclette applicata posteriormente a sbalzoย sugli autobus da noleggio e di linea urbani, suburbani, interurbani e di gran turismo utilizzando ilย gancio di traino a sfera di tipo omologato del veicolo stesso, non comporta visita e prova ai sensiย dell’Art. 78 del Codice della Strada e pertanto non รจ previsto l’aggiomamento della carta di circolazione.

ย 

ย 

Articoloย 2

ย 

Struttura amovibile portasci o portabagagli o portabiciclette applicata posteriormente a sbalzoย sugli autobus da noleggio e di linea urbani, suburbani, interurbani e di gran turismoย utilizzando gli attacchi per portasci o portabagagli previsti dal costruttore del veicolo stesso:

2.1. lunghezza: non superiore a 1,20 m comprensiva delle cose trasportate (bagagli, sci, bicicletteย installate perpendicolarmente all’asse mediano del veicolo), nel rispetto dei limiti massimi diย sagoma indicati dall’articolo 61 del Codice della Strada e dai regolamenti UE relative a masse eย dimensioni;

2.2. larghezza: non superiore a quella dell’autoveicolo con il limite di 2,35 m per autoveicoli conย larghezza pari o superiore a 2,50 m;

2.3. altezza: non superiore a 2,50 m da terra quando installata;

2.4. massa: la massa della struttura applicata, comprensiva del carico, non deve detemiinare ilย superamento della massa massima dell’autobus o il superamento delle masse massimeย ammissibili sugli assi nonchรฉ, la massa corrispondente al carico sugli assi sterzanti anteriori inย nessun caso puรฒ essere inferiore al 20% della massa massima tecnicamente ammissibile a pienoย carico. Devono essere rispettati i limiti massimi di carico previsti per gli attacchi, come indicatiย dal costruttore del veicolo;

2.5. in caso di ostruzione anche parziale dei dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva,ย sulla struttura devono essere installati dispositivi supplementari corrispondenti in quanto aย numero, genere e tipo, quelli previsti sul veicolo nel rispetto delle prescrizioni relative aiย dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, per garantire le condizioni di visibilitร  comeย prescritto dall’art.164 del Codice della Strada. I dispositivi originali devono essere occultati ed ilย loro inserimento o disinserimento deve avvenire in modo automatico mediante l’inserimento o ilย disinserimento della spina per l’alimentazione delle luci ausiliarie ripetute sulla struttura;

2.6. in caso di ostruzione anche parziale della targa, al ๏ฌne di consentire l’utilizzo della strutturaย portasci 0 portabagagli o portabiciclette, si dispone l’impiego della targa ripetitrice di cui all’art.ย 100 del Codice della Strada con le modalitร  previste per il carrello appendice;

2.7. la struttura posteriore ed il relativo carico, se non รจ necessario ripetere la targa posteriore e leย luci, sono da ritenersi assimilate al carico sporgente, e pertanto dovranno essere indicate conย apposito segnale di cui all’art. 164 del Codice della Strada e all’art. 361 del Regolamento diย esecuzione;

2.8. l’installazione della struttura amovibile portasci 0 portabagagli o portabiciclette applicataย posteriomiente a sbalzo sugli autobus da noleggio e di linea urbani, suburbani, interurbani e diย gran turismo utilizzando gli attacchi per portasci o portabagagli previsti dal costruttore delย veicolo stesso comporta visita e prova da parte degli uffici della Motorizzazione, ai sensi dell’ art. 78 del Codice della Strada,ย con conseguente aggiomamento della carta di circolazione.

ย 

ย 

Articolo 3

ย 

Struttura amovibile portabiciclette applicata anteriormente a sbalzo sugli autobus da noleggioย e di linea urbani, suburbani, interurbani e di gran turismo utilizzando i punti di attaccoย indicati dal costruttore del veicolo:

ย 

3.1. lunghezza: non superiore a 0,80 m dalla sagoma propria del veicolo comprensiva delleย biciclette installate, nel rispetto dei limiti massimi di sagoma dei veicoli indicati dall’articolo 61ย del Codice della Strada e dai regolamenti UE relativi a masse e dimensioni;

3.2. larghezza: non superiore a 2metri comprensiva di biciclette installate;

3.3. struttura e biciclette non devono interferire con i dispositivi di illuminazione e segnalazioneย visiva del veicolo, con il sistema di awiso di deviazione della corsia, con il dispositivo avanzatoย di frenatura di emergenza e con la visibilitร  del conducente;

3.4. massa: la massa della struttura applicata, comprensiva del carico, non deve determinare ilย superamento della massa massima dell’autobus o il superamento delle masse massimeย ammissibili sugli assi, la massa corrispondente al carico sugli assi sterzanti anteriori in nessunย caso puรฒ essere inferiore al 20% della massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico.ย Devono essere rispettati i limiti massimi di carico previsti per gli attacchi, come indicati dalย costruttore del veicolo;

3.5. le suddette strutture portabiciclette, applicate anteriormente a sbalzo sugli autobus daย noleggio e di linea urbani, suburbani, interurbani e di gran turismo devono essere sottoposte aย visita e prova da parte degli Uffici della Motorizzazione ai sensi dell’Art. 78 del Codice della strada, con conseguenteย aggiornamento della carta di circolazione.ย 

ย 

Le veri๏ฌche e prove da effettuare per ogni veicolo sono:ย 

a) veri๏ฌca delle masse, come indicato al punto 3.4, considerando la massa del dispositivoย portabiciclette, comprensivo degli attacchi, aumentata della massa di carico prevista in 15Kg perย ogni bicicletta installabile;

b) veri๏ฌca della visibilitร  anteriore del conducente: la struttura portabiciclette comprensiva delย carico non deve arrecare limitazioni alla visibilitร  anteriore del conducente rispetto allaย con๏ฌgurazione dello stesso veicolo senza la struttura. Il campo di visibilitร  che deve essereย assicurato รจ quello indicato al punto 15.2.4.6 del Regolamento UNECE 46.04. In particolare laย prescrizione si intende ottemperata qualora venga rispettato il criterio ๏ฌssato al punto 15.2.4.6.2ย computando i 300 mm anteriori dal punto piรน avanzato della struttura portabiciclette. Se taleย criterio non risulta rispettato, รจ necessario che il veicolo sia dotato di specchio frontale dellaย Classe VI e venga veri๏ฌeato il campo visivo di cui al punto 15.2.4.6.l con la precisazione che ilย piano verticale trasversale di cui alla lettera b) venga posto 2 m davanti al piano trasversaleย verticale, di cui alla lettera a), avendo come riferimento il punto piรน estemo della strutturaย portabiciclette anzichรฉ della cabina;
c) rispetto degli angoli di visibilitร  dei dispositivi di illuminazione, di segnalazione visiva e dellaย targa. Non รจ consentito lo spostamento o la replica degli stessi nel caso di ostruzione ancheย parziale della loro visibilitร  ed ef๏ฌcacia illuminante;

d) rispetto della non interferenza della struttura e del relativo carico come indicato al punto 3,3ย con i dispositivi di awiso di deviazione di corsia e di frenatura d’emergenza, se presenti sulย veicolo. Non รจ consentita, per tali dispositivi, alcuna modi๏ฌca;

e) rispetto della fascia di ingombro del veicolo, tenendo conto che lo sbalzo anteriore potrร  essereย allungato di non oltre 80 centimetri dalla sagoma propria del mezzo e lo sbalzo posteriore di 120ย cm al massimo, in caso di applicazione della struttura anche posteriormente.

ย 

ย 

Articolo 4

Disposizioni comuni

A seguito dell’installazione della struttura a sbalzo posteriore, il veicolo deve comunqueย rispondere alle norme previste per la protezione posteriore anti-incuneamento (Direttivaย 81/333/CEE e s.m.i. owero regolamento UNECE 58). La responsabilitร  della sistemazione delleย strutture poste a sbalzo portasci o portabagagli o portabiciclette, nonche della sistemazione eย sicurezza nel trasporto del relativo carico e, per la struttura portabiciclette, del correttoย posizionamento delle biciclette, nonchรฉ del loro ancoraggio e dell’ottemperanza alle prescrizioni del costruttore della struttura portabiciclette, relativamente alle dimensioni geometriche ed alleย masse delle singole biciclette, sono da ricondurre all’art. 164 del Codice della Strada.ย Il costruttore della struttura portabiciclette deve rilasciare idonea certificazione diย idoneitร  all’impiego, oltre ad apposito manuale con le prescrizioni d’installazione e d’uso.

ย 

ย 

Articolo 5

Il Decreto Dirigenziale del 13 Marzo 1997, pubblicato sulla Gazzetta Uf๏ฌciale dellaย Repubblica Italiana n.65 del 19 Marzo 1997 recante: โ€œDeterminazione delle caratteristiche dellaย struttura portasci o portabagagli applicata posteriormente a sbalzo negli autobus da noleggio, diย gran turismo e di lineaโ€ รจ abrogato.

ย 

ย 

ย 

ย 

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Dott. Sergio Dondolini)

ย 

ย 

ย 

ย 

ย 

ย 

ย ————————————–

ย 

ย 

Appassionati di VIDEO VIRALI STRADALI? Iscrivetevi #iSCUOLAGUIDA TUBE!

ย 

ย 

ย 

ย 

ย 

ย 

Commenti