Proroga termini dei sistemi di trasporto ad impianti fissi!

Proroga termini dei sistemi di trasporto ad impianti fissi!

Emergenza COVID19: USTIF Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi!

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ย (Decreto Delegato n.118/2020)

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Emergenza Coronavirus. Modifiche al Decreto n.86 del 16/3/2020: โ€œProroga termini nel settore dei sistemi di trasporto ad impianti fissiโ€.

VISTO il DM 18/09/1975, recante: โ€œNorme tecniche di sicurezza per la costruzione e l’esercizio delle scale mobili in servizio pubblicoโ€;

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Visto il D.P.R. 11/7/1980, n. 753 recante: โ€œNuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolaritร  dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasportoโ€ e norme complementari e correlate”;

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VISTO il DM 2/1/1985, n. 23, recante: โ€œNorme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestriโ€;

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VISTO il DM 9/11/1988 recante: โ€œDisposizioni modificative delle prescrizioni tecniche per locomotori elettrici approvate con decreto ministeriale 2 Maggio 1906, n. 1345, e delle prescrizioni tecniche per le automotrici endotermiche approvate con Decreto Ministeriale 12 Gennaio 1938โ€;

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VISTO lโ€™ art. 118 del D. L.vo 30 Aprile 1992, n.285 del Codice della Strada;

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VISTI gli artt. 317 e 318 del DPR 16/12/1992, n.495, Regolamento di attuazione del Codice della Strada;

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VISTO il D.M. 4/8/1998 n.513:ย โ€œRegolamento recante norme per gli esami di idoneitร  degli agenti destinati al servizio movimento ed alla condotta dei convogli sulle ferrovie in concessione ed in gestione governativa, sulle metropolitane e sulle tramvie extraurbaneโ€, in particolare gli Artt. 6 e 7:ย โ€œNorme per l’abilitazione degli agenti destinati alla condotta dei convogli tramviari in servizio urbanoโ€;

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VISTO il Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per il Trasporto Pubblico Locale 18/2/2011, recante:ย โ€œDisposizioni per i direttori ed i responsabili dell’esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto, effettuato mediante impianti funicolari aerei e terrestri, ascensori verticali ed inclinati, scale mobili, marciapiedi mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabiliโ€;

VISTO il Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per il Trasporto Pubblico Locale D.D. del D.G. della D.G.STIFTPL, n. 288, del 17/9/2014, recante:ย โ€œRequisiti e modalitร  di abilitazione del personale destinato a svolgere mansioni di sicurezza sugli impianti a fune in servizio pubblico capo servizio, macchinista agente di stazione e di vetturaโ€;

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VISTO il Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per il Trasporto Pubblico Locale, n.101, del 09/03/2015, recante: โ€œDisposizioni relative all’esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di personeโ€;

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VISTO il Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per il Trasporto Pubblico Locale 1/12/2015, n. 203:ย โ€œRegolamento recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone”;

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VISTO il Decreto del Direttore Generale della D.G. per i Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi e il Trasporto Pubblico Locale 11/5/2017, n. 86, recante: โ€œDisposizioni tecniche riguardanti l’esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di personeโ€;ย 

VISTO il Decreto del Direttore Generale della D.G. per i Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi e il Trasporto Pubblico Locale 16/3/2020, n. 86, come modificato con provvedimento prot. n. 1992 del 25/3/2020, recante: โ€œProroga termini nel settore dei sistemi di trasporto ad impianti fissiโ€, emesso a seguito dellโ€™emergenza epidemiologica;

VISTA la nota del Capo Dipartimento prot. 2638 del 24/04/2020 con la quale รจ stato ampliato lโ€™elenco delle attivitร  indifferibili da condurre in presenza di cui alla nota Prot. n. 1810 del 16.3.2020, inserendo le attivitร  di competenza degli USTIF in materia di visite e prove per le revisioni periodiche, per lโ€™apertura o prosecuzione allโ€™esercizio di sistemi di trasporto a impianti fissi ed immissione in servizio di materiale rotabile, nonchรฉ per i sopralluoghi necessari allโ€™istruttoria connessa allโ€™erogazione dei contributi statali;

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CONSIDERATO che con il Decreto n.86/2020 sopra citato, al fine di garantire la continuitร  dei servizi indispensabili alla mobilitร , รจ stata prevista la possibilitร  di proseguire lโ€™ esercizio pubblico dei trasporti a impianti fissi nei casi in cui non si possa procedere agli accertamenti periodici in presenza di funzionari USTIF, ferma restando la necessitร  di effettuazione delle verifiche da parte del Direttore o del Responsabile di esercizio, e la proroga delle abilitazioni per gli addetti a tali impianti;

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RITENUTO opportuno, a partire dalla data del 1 Maggio 2020, introdurre un periodo transitorio tecnico che consenta un graduale riallineamento del carico di lavoro degli USTIF da rendere in presenza dei propri funzionari, riducendo eventuali criticitร  per la continuitร  del servizio di trasporto pubblico;

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RITENUTO opportuno, altresรฌ, stabilire criteri di prioritร  per le attivitร  degli USTIF da rendere in presenza dei propri funzionari;

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TENUTO CONTO degli esiti della riunione di coordinamento degli USTIF del 29/04/2020;

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D E C R E T A

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Art. 1 (Revisioni periodiche dei trasporti a impianti fissi in servizio pubblico)

1. Per i sistemi di trasporto a impianti fissi in servizio pubblico soggetti allโ€™obbligo delle verifiche periodiche in presenza del personale dellโ€™USTIF รจ autorizzato lโ€™esercizio sul territorio nazionale oltre il termine di scadenza delle suddette verifiche, con le modalitร  di cui allโ€™Art. 1, comma 2 del Decreto n. 86/2020, fino alla data del 31 Maggio 2020. Sono esclusi dal presente comma i veicoli filoviari per i quali si applica quanto previsto dallโ€™Art. 92 del D.L. n.18 del 17.03.2020 convertito con Legge n. 27 del 24/04/2020.

2. Nel periodo intercorrente tra il 1 Maggio 2020 e il 31 Maggio 2020, al fine di consentire il graduale ripristino delle procedure ordinarie, gli USTIF valuteranno le verifiche periodiche a cui presenziare, tenendo conto delle richieste e della possibilitร  di recarsi presso i siti oggetto delle verifiche stesse.

3. Le verifiche e le prove effettuate dai Direttori o dai Responsabili dellโ€™esercizio in applicazione del D.D. n.86 del 2020 si intendono ratificate se regolarmente effettuate e verbalizzate. A tale scopo i Direttori o i Responsabili dellโ€™esercizio invieranno agli USTIF competenti la relativa documentazione. Gli USTIF competenti hanno comunque la facoltร  di chiedere la ripetizione, anche parziale, delle verifiche e delle prove.

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Art. 2 (Attivitร  USTIF ex art. 5 DPR 753/80)

1. A partire dal 1 Maggio 2020, le istanze riconducibili allโ€™Art. 5 del DPR 11/7/1980, n. 753 connesse alla riattivazione di impianti giร  in esercizio o allโ€™attivazione di nuovi impianti, nonchรฉ allโ€™immissione/reimmissione in servizio di rotabili, saranno evase secondo opportuna calendarizzazione che verrร  definita da ciascun USTIF tenendo conto del ruolo dei singoli sistemi di trasporto nellโ€™ambito della mobilitร  locale anche in considerazione delle misure adottate o che si adotteranno per contenere il fenomeno epidemiologico in corso.

2. La calendarizzazione di cui al punto uno รจ effettuata tenendo conto delle unitร  di personale disponibile presso i singoli USTIF, della possibilitร  di avvalersi di quanto disposto dalla circolare del Capo Dipartimento n.111 del 10/01/2020 e dei tempi procedurali ritenuti necessari per evadere in modo efficiente ed efficace le istanze in argomento.

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Art. 3 (Prove e collaudi in fabbrica)

1. In considerazione delle difficoltร  di spostamento connesse allโ€™emergenza epidemiologica, i collaudi in fabbrica che prevedono la presenza del personale USTIF possono essere svolte anche in assenza di tale personale qualora sussistano impedimenti obiettivi, conseguenti alla crisi epidemiologica in corso. Permane comunque lโ€™obbligo di comunicare allโ€™USTIF competente preventivamente le date delle attivitร . Tale possibilitร  va estesa anche ad attivitร  giร  svolte in assenza dellโ€™ USTIF durante il periodo di emergenza epidemiologica.

2. In caso di attivitร  svolte in assenza del personale USTIF, il professionista preposto, per il materiale rotabile, dovrร  trasmettere allโ€™USTIF competente una specifica relazione che dia evidenza degli eventuali provvedimenti adottati per garantire comunque la vigilanza sulle attivitร  svolte.

3. Resta ferma ed impregiudicata la facoltร  dellโ€™USTIF competente di chiedere la ripetizione delle prove, anche parzialmente, ove ancora possibile.

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Art. 4 (Misure di contrasto epidemiologico)

1. Le aziende esercenti presso le quali i funzionari USTIF sono chiamati a svolgere le attivitร  di cui trattasi devono aver adottato ed attuato almeno il:ย โ€œProtocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Virus Covid19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 Marzo 2020 tra i rappresentanti del Governo e CGIL, CISL e UILโ€, con le integrazioni di cui alla data del 24 Aprile 2020 nonchรฉ con eventuali integrazioni che potranno intervenire fino alla data dellโ€™attivitร  da svolgere. Le stesse aziende devono equiparare, ai fini della fornitura dei dispositivi di protezione, i funzionari dellโ€™USTIF ai dipendenti delle stesse e, pertanto, devono fornire i dispositivi di protezione adatti al contesto in cui verrร  ad operare il funzionario nonchรฉ la mascherina di classe adeguata, guanti, occhiali di protezione o visiera. Dovranno essere fornite inoltre leย indicazioni utili a raggiungere il luogo di lavoro nel modo piรน sicuro ed atto a minimizzare i rischi di contagio.

2. In mancanza di quanto previsto dal precedente comma 1, le attivitร  degli USTIF non potranno essere condotte a termine con tutte le eventuali responsabilitร  a carico degli stessi esercenti.

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Art. 5 (Ulteriori disposizioni)

1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli possono essere modificate con successivo provvedimento.ย 

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IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. ANGELO MAUTONE)

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