È stato pubblicato il DPR che modifica e semplifica il procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli. Ecco tutte le novità!

 

Cambiamenti in vista sul processo di autorizzazione per la circolazione di prova dei veicoli, noto comunemente come “TARGA PROVA”. Il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 229 del 21 dicembre 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 14 febbraio 2024, ha infatti riformato gli articoli 1, 2 e 3 del precedente DPR 474/2001. Le disposizioni sono operative a partire dal 29 febbraio 2024.

Ma quali sono le principali novità di questo decreto?

  • Il rilascio della targa prova per veicoli non ancora immatricolati o già immatricolati, anche se non in regola con la revisione o l’assicurazione.
  • Il numero di autorizzazioni rilasciabili a ogni azienda, limitato in base al numero di dipendenti, con una autorizzazione ogni cinque lavoratori. Aziende con meno di cinque dipendenti ottengono comunque una targa prova.
  • La targa prova è valida per un anno e non può essere rinnovata dopo sei mesi dalla scadenza, richiedendo una nuova autorizzazione.
  • I procedimenti di rilascio, rinnovo e revoca delle autorizzazioni saranno gestiti esclusivamente online dalla Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi alle imprese, anche tramite i nostri sportelli telematici dell’automobilista autorizzati!
  • Introduzione della revoca automatica dell’autorizzazione in caso di cambiamenti nei presupposti per cui è stata rilasciata.Il titolare è tenuto a restituire l’autorizzazione e la relativa targa entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di revoca. La circolazione su strada con un’autorizzazione revocata non è consentita, come nel caso di una targa prova scaduta o senza assicurazione.
  • Introduzione di dettagliate procedure in caso di smarrimento, sottrazione, deterioramento o distruzione dell’autorizzazione o della targa di prova.Il titolare è tenuto a fare denuncia entro 48 ore agli organi di polizia in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione.

Rimane l’obbligo di posizionare le targhe prova nella parte posteriore del veicolo in modo visibile senza oscurare la targa di immatricolazione o, se presente, la targa ripetitrice. Queste non devono essere rimosse durante la circolazione di prova. Rimangono in vigore anche le sanzioni del Codice della Strada per chiunque utilizzi un veicolo in circolazione di prova per altri scopi o senza la presenza del titolare dell’autorizzazione o del suo delegato.

Ricordiamo che anche l’autorizzazione alla circolazione di prova è soggetta al pagamento del “bollo” entro il 31 gennaio di ogni anno, con validità fino al 31 dicembre. Le tariffe variano a seconda della classe del veicolo: € 206,69 per autoveicoli, € 19,11 per ciclomotori e € 31 per motoveicoli. Le aziende che non intendono utilizzare le targhe prova devono restituirle entro il 31 dicembre per evitare il pagamento del bollo per l’anno successivo.

Per ulteriori informazioni, contatta Scuola Guida Car!