Oggetto: Utilizzo di aule esterne alle sedi autorizzate dalle autoscuole e dai centri di istruzione automobilistica per svolgere i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica ai sensi della Direttiva 2003/59/CE nonché dei corsi ADR.
a) l’aula esterna può essere utilizzata esclusivamente da autoscuole o centri di istruzione autorizzati a svolgere i corsi in questione;
b) l’aula deve essere ubicata nello stesso comune in cui hanno sede le autoscuole o i centri di istruzione autorizzati;
c) l’aula deve essere previamente autorizzata dalla provincia competente;
d) il numero massimo di allievi frequentanti ogni singolo corso non può essere superiore al numero di allievi che può ospitare, in condizioni ordinarie, l’aula di maggiori dimensioni ubicata presso la sede dell’autoscuola o del centro di istruzione automobilistica;
e) durante le lezioni devono essere rispettate le linee guida del 20 Maggio 2020 del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, per la ripresa delle attività didattiche delle autoscuole ai sensi dell’Art. 1, Lettera q), del Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 Maggio 2020, in particolare il rispetto della distanza minima interpersonale tra i discenti di almeno 1 metro con l’obbligo di utilizzo della mascherina;
f) la possibilità di utilizzo delle aule esterne non può protrarsi oltre il 31 Dicembre 2020.
Il Direttore Generale
(Dott. Ing. Alessandro Calchetti)