L’art.173 del Codice della Strada, al comma 1, prevede sanzioni pecuniarie e decurtazione punti patente per chi guida senza occhiali, nonostante l’obbligo.
Chi usa gli occhiali da vista per correggere un deficit visivo dovrebbe utilizzarli a maggior ragione durante la guida, onde evitare rischi inutili per sé stessi e per gli altri utenti della strada.
Le sanzioni previste dall’art. 173 sono queste:Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 a euro 333. La compagnia assicurativa può anche avvalersi del diritto di rivalsa per negligenza.
MA ATTENZIONE!
L’articolo prende in considerazione anche un’altra violazione: È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all’articolo 138, comma 11, e di polizia. È consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani.
Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto, invece, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 165 a euro 660. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di un biennio.