Oggetto: Articolo 93, Decreto Legge n.18 del 17 Marzo 2020. Applicazione di divisori sui veicoli destinati ai servizi di autotrasporto pubblico non di linea. Prescrizioni tecniche.
La normativa richiamata in oggetto al fine di garantire maggiori condizioni di sicurezza ai conducenti ed ai passeggeri, riconosce un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela, muniti dei necessari certificati di conformità, omologazione o analoga autorizzazione.
Nel merito dei requisiti di tali paratie divisorie, installate in after-market, si argomenta quanto segue.
Le paratie interne rientrano nel campo di applicazione del Regolamento UNECE 43 recante: “Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei materiali per vetrature di sicurezza e al loro montaggio sui veicoli” e pertanto, dovranno essere conformi alle prescrizioni recate dal citato Regolamento UNECE.
Inoltre, tenuto conto del particolare posizionamento delle paratie, per ragioni di salvaguardia della sicurezza degli occupanti dei veicoli e al fine di evitare ogni possibile interazione con la struttura e la resistenza dei veicoli sui quali siano state installate, si ritiene opportuno consentire il solo uso di vetrature di plastica flessibile, di cui al punto 2.6.2. del Regolamento UNECE 43.
Si evidenzia, soprattutto per fornire indicazioni ai diretti interessati, che ogni paratia omologata in conformità al Regolamento UNECE 43 dovrà recare il relativo marchio di omologazione, del quale si riporta un esempio tratto dal medesimo regolamento:
Ai fini dell’installazione delle paratie divisorie sui veicoli, si ritiene che non ricorrano le condizioni per procedere all’aggiornamento della carta di circolazione a seguito di visita e prova a norma dell’Articolo 78 del Codice della Strada.
Tuttavia, l’installazione della paratia non deve interferire con gli ancoraggi delle cinture di sicurezza e dei sedili, né deve alterare o ostacolare il funzionamento degli altri dispositivi di sicurezza originari del veicolo sul quale sia stata installata, come ad esempio gli airbag laterali (soprattutto se sono di tipo “a tendina”).
La paratia, che può essere a sezione completa od anche limitata all’area di più facile contatto fra il sedile del conducente e i posti posteriori, dovrà essere solidamente fissata alla struttura del veicolo ed opportunamente raccordata, tramite guarnizioni, alle pareti laterali e al tetto per coprire, per quanto possibile, le vie di luce tra la paratia stessa e le finiture originali del veicolo.
A tal fine, l’installatore rilascia apposita dichiarazione, redatta secondo il facsimile riportato in allegato, di corretta applicazione a regola d’arte e di aver rispettato, tra l’altro, le specifiche di montaggio del costruttore della paratia divisoria e, se necessario, del costruttore del veicolo.
La dichiarazione sarà tenuta a bordo del veicolo per essere esibita agli Organi di polizia stradale e in sede di revisione annuale del veicolo.
Si prega il Servizio di Polizia Stradale di assicurare la più ampia diffusione della presente alle altre Forze di Polizia e alle Prefetture, affinché sia diramata anche alle Polizie Locali.
Il Capo Dipartimento
(Dott.ssa Speranzina De Matteo)
—————————